ARTICOLO 1
E’ costituita la “A.P.A.D. ONLUS” avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale; essa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
ARTICOLO 2
L’associazione ha sede legale in Monopoli.
ARTICOLO 3
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nello spirito e nei limiti del D. Lgs. n°460/1997, e norme integrative.
ARTICOLO 4
La A.P.A.D. ONLUS non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori:
Settore A
Settore B
Le attività dei settori di cui alla lettera B) sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a:
a) persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
Essa potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento della qualifica di Onlus.
ARTICOLO 5
Particolarmente la associazione si propone di:
ARTICOLO 6
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l’Associazione:
promuoverà studi, incontri, conferenze, corsi e pubblicazioni volte a diffondere la cultura della solidarietà verso i minori e le famiglie in difficoltà e stato di bisogno, nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni in Italia e nei Paesi stranieri sui diritti dell’Infanzia, della famiglia e sull’istituto dell’adozione favorendo a tal fine lo sviluppo delle relazioni sociali anche in collaborazione con Enti Pubblici ed Istituzioni Universitarie.
ARTICOLO 7
L’Associazione, quale organizzazione autonoma non lucrativa di utilità sociale è apolitica , apartitica, aperta ad ogni forma di tutela della libertà religiosa e dei diritti fondamentali della persona umana, possiede ampia democraticità all’interno della struttura e sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e gratuite; sono gratuite le prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti.
ARTICOLO 8
L’Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni anche temporanee, movimenti, gruppi, fondazioni od enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.
PATRIMONIO
ARTICOLO 9
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni sia mobili che immobili che sono o potranno diventare di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra quote associative e spese sostenute;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in generale;
ARTICOLO 10
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;
b) dalle quote delle adozioni a distanza;
c) dalle rendite finanziare ed immobiliari;
d) dalla liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l’Associazione partecipi o ne sia promotrice;
e) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
f) da eventuali contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività associativa.
BILANCIO E UTILI
ARTICOLO 11
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Dovranno risultare i beni dell’Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della APAD–ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Bilancio preventivo dell’anno seguente dovrà essere approvato nel corso di quello precedente, mentre quello consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno.
ASSOCIATI
ARTICOLO 12
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza ed idee politiche.
Possono inoltre aderire tutti coloro che, condividendo la spirito e le finalità della associazione, siano in grado di svolgere attività assistenziale, medica, infermieristica, tecnica e di consulenza normativa e dichiarino, in conformità di legge, la loro disponibilità a svolgere tale attività in via gratuita.
ARTICOLO 13
Sono soci dell’associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
ARTICOLO 14
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ARTICOLO 15
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificare la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.e si prevede per tutti i soci di qualunque categoria maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Fermo quanto sopra, i soci dell’associazione sono suddivisi in:
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno voluto istituire l’associazione oggetto del presente articolato;
Sono soci adottanti, coloro che adottano a distanza bambini dei paesi in via di sviluppo;
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono alle attività dell’associazione con sostegno economico e coloro che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
ARTICOLO 16
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall’assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 17
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a cinque membri eletti dell’assemblea dei soci per la durata di quattro anni. I componenti del consiglio sono rieleggibili.
ARTICOLO 18
Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.
ARTICOLO 19
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 20
Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dl più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e del segretario.
ARTICOLO 21
Il consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, salvo quanto precisato in ordine alla gestione ordinaria all’articolo successivo.
Esso procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Può deliberare la creazione di sedi locali o periferiche rendendole operative nelle forme che riterrà più opportune, al fine dell’ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazionali.
ARTICOLO 22
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; egli può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ivi compresi atti specifici di delega ai componenti del consiglio direttivo e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.
ARTICOLO 23
Il consiglio direttivo cessa dalla carica:
Il singolo componente cessa dalla carica:
ASSEMBLEA
ARTICOLO 24
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
ARTICOLO 25
I Soci sono convocati in assemblea dal consiglio una volta l’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
ARTICOLO 26
L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell’associazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro adesso demandato per legge e per statuto.
ARTICOLO 27
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni socio ha diritto di un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ciascun Socio non può essere delegato a rappresentare più di altri due soci. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e conservate agli atti dell’Associazione.
ARTICOLO 28
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’assemblea.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea di costatare le regolarità delle deleghe e di in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige presso verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventuale dagli scrutatori.
ARTICOLO 29
Le assemblee sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto e deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione sono validamente costituite quale che sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 30
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; in caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’organizzazione sarà devoluto ad altra ONLUS operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 31
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuno delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti. Gli artriti giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
NORMA DI CHISURA
ARTICOLO 32
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.